Lo statuto

Parte prima – Principi fondamentali

Parte Prima – Principi fondamentali

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

1. È costituita, con sede legale in Roma, la “Confederazione degli Italiani nel Mondo”, in acronimo “CIM”.

2. La CIM è un’associazione senza fini di lucro, che ispira la propria azione ai principi di democraticità, pluralismo e partecipazione sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

3. La CIM si configura come rete associativa nazionale e internazionale, rappresentativa del mondo dell’emigrazione italiana, delle nuove mobilità e delle comunità di “italiani globali”.

In particolare la Confederazione degli Italiani nel Mondo, opera:

  • per la difesa dei diritti politici, economici, civili e sociali degli italiani dimoranti in altri paesi;
  • per la loro integrazione paritaria nei paesi ospitanti, nel rispetto delle singole peculiarità culturali e linguistiche;
  • per valorizzare l’identità e le tradizioni dei paesi d’origine;
  • per favorire e sostenere l’eventuale reinserimento degli emigrati di ritorno nel tessuto economico e sociale delle regioni italiane;
  • per favorire e promuovere le relazioni commerciali da e verso l’Italia nei settori di maggiore rilevanza della tradizione italiana.

Parte Prima – Principi fondamentali

Art. 2 – Membri della Confederazione

1. Possono aderire alla CIM le associazioni di emigrati ed ex emigrati, i loro familiari, i singoli cittadini italiani residenti all’estero, e tutti coloro che, in Italia e nel mondo, ne condividono le finalità e operano per la tutela e la promozione dei loro diritti e interessi.

2. L’adesione di associazioni e altre organizzazioni è subordinata alla compatibilità dei loro statuti con i principi generali del presente statuto.

3. Le modalità di ammissione e i criteri di adesione sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di principi non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite.

Parte Prima – Principi fondamentali

Art. 3 – Finalità e Oggetto Sociale

1. La CIM è un’associazione senza fini di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

2. La CIM persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando per il pieno riconoscimento e la valorizzazione del ruolo degli italiani nel mondo. A tal fine, si prefigge di:
a. rappresentare e promuovere gli interessi morali, civili, economici e culturali degli italiani nel mondo e delle loro comunità, valorizzandone il ruolo di attori protagonisti nelle dinamiche sociali, economiche e geopolitiche internazionali;
b. tutelare i diritti dei cittadini italiani all’estero, promuovendo la parità di trattamento e la piena integrazione nei Paesi di residenza, nel rispetto delle diverse identità culturali;
c. analizzare e interpretare i fenomeni legati alla mobilità internazionale e alla presenza italiana nel mondo, contribuendo al dibattito pubblico e

istituzionale su temi di politica estera, cooperazione internazionale e cittadinanza globale, con particolare riferimento al ruolo strategico della diaspora italiana;
d. promuovere e sviluppare relazioni economiche, commerciali e professionali tra le comunità italiane all’estero, le loro realtà produttive e il sistema-Paese, favorendo sinergie, investimenti e opportunità di crescita reciproca; e. conservare e valorizzare il patrimonio culturale, linguistico e tradizionale italiano nel mondo, rafforzando i legami con i luoghi d’origine e sostenendo la trasmissione di tale patrimonio alle nuove generazioni;
f. sviluppare attività culturali, formative, sportive, turistiche e ricreative come strumenti di aggregazione e di crescita personale e comunitaria;
g. promuovere azioni e progetti finalizzati alla corretta integrazione dei cittadini stranieri residenti in Italia, in un’ottica di reciprocità e scambio culturale;
h. gestire progetti, ricerche, studi e convegni, finanziati da entità pubbliche e private, assumendone la relativa responsabilità e rendicontazione.

Parte seconda – Ordinamento

Parte seconda – Ordinamento

Art. 4 – Organi della Confederazione

1. Sono organi della CIM:

  • il Congresso Mondiale;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Generale;
  • il Comitato di Presidenza;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Segretario Generale;
  • l’Organo di Controllo.

Parte seconda – Ordinamento

Art. 5 – Il Congresso Mondiale

1. Il Congresso Mondiale è l’organo sovrano della Confederazione ed è composta dai delegati delle Associazioni , delle Federazioni e delle Organizzazioni aderenti.

2. Il Congresso è convocato in via ordinaria dal Presidente ogni due anni e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati.

3. La convocazione avviene mediante avviso contenente l’ordine del giorno, inviato a tutti gli associati almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata, tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione.

4. Il Congresso ha le seguenti competenze inderogabili:

a. elegge e revoca il Presidente della Confederazione;
b. elegge e revoca i membri del Consiglio Generale;
c. approva la relazione politica e programmatica del Presidente;
d. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
e. delibera sulle modifiche dello statuto;
f. delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

5. Il Congresso si può tenere anche in teleconferenza o videoconferenza, spetta al Presidente di constatare le presenze.

Parte seconda – Ordinamento

Art. 6 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Congresso, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e politica della Confederazione di fronte a terzi e in giudizio.

3. Il Presidente:
a. convoca il Congresso, il Consiglio Generale ed il Consiglio Direttivo; nomina e convoca il Comitato di Presidenza, dirigendone i lavori;
b. assicura l’attuazione delle deliberazioni degli organi e della linea politica e programmatica approvata dal Congresso;

c. propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Segretario Generale;
d. in caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo, il suo voto è prevalente;
e. in casi di comprovata necessità e urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dello stesso;
f. esercita tutti gli altri poteri a lui attribuiti dal presente statuto o delegati dal Consiglio Direttivo.

Parte seconda – Ordinamento

Art. 7 – Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da un minimo di trentuno membri ad un massimo di centocinquantuno membri eletti dal congresso, che durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elabora la linea politica della Confederazione.
Elegge il Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo.
Il Consiglio Generale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne sia richiesta la convocazione da almeno due terzi dei membri o dall’Organo di Controllo.
Le convocazioni avvengono mediante avviso inoltrato per posta normale od elettronica almeno trenta giorni prima della data del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza della metà più uno dei presenti. Inoltre, il Consiglio Generale:
a. approva il regolamento per lo svolgimento del congresso;
b. ha ampia delega per l’emanazione dei regolamenti elettorali a tutti i livelli organizzativi della Confederazione degli Italiani nel Mondo;
c. può eleggere, nell’ambito dei suoi membri, uno o più Vice Presidenti della Confederazione degli Italiani nel Mondo, ai quali possono essere attribuiti, disgiuntamente tra loro, determinati poteri e mansioni del Presidente nel caso di assenza o impedimento dello stesso.

Parte seconda – Ordinamento

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Confederazione. È composto dal Presidente e da un numero di membri, compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 30 (trenta), eletti dal Consiglio Generale. I membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Confederazione e compie tutti gli atti necessari al perseguimento delle finalità statutarie, ad eccezione di quelli inderogabilmente riservati al Consiglio Generale.

3. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a. attua gli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Generale; b. su proposta del Segretario Generale, predispone le bozze del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione del Congresso;
c. nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
d. delibera sull’ammissione e l’esclusione degli associati;
e. approva i regolamenti interni per il funzionamento della Confederazione.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Parte seconda – Ordinamento

Art. 9 – Il Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è un organo ristretto con funzioni consultive e di supporto strategico alla Presidenza.

2. È composto dal Presidente, dal Segretario Generale e da un massimo di 5 (cinque) personalità di alto profilo nominate dal Presidente.

3. Il Comitato coadiuva il Presidente nella definizione delle strategie politiche, nella gestione delle relazioni istituzionali di alto livello e nell’analisi dei contesti geopolitici di interesse per la Confederazione. Non ha poteri deliberativi autonomi.

Parte seconda – Ordinamento

Art. 10 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, anche al di fuori dei suoi membri.

2. È il responsabile della struttura operativa, amministrativa e organizzativa della Confederazione e agisce sotto la direzione politica del Presidente e del Consiglio Direttivo.

3. In particolare, il Segretario Generale:

a. coordina l’attuazione delle iniziative deliberate dagli organi; b. dirige gli uffici e il personale della Confederazione;
c. cura la tenuta della contabilità, la redazione delle bozze di bilancio e la gestione finanziaria, potendo operare solo su incarico del Presidente su conti correnti bancari e postali intestati alla CIM; d. Partecipa di diritto, senza diritto di voto (se non membro), alle riunioni di tutti gli organi, redigendone e conservandone i verbali.

Parte seconda – Ordinamento

Art. 11 – L’Organo di Controllo

1. L’Organo di Controllo, qualora obbligatorio per legge o nominato dal Consiglio Generale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Generale anche tra non associati. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

2. Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita inoltre il controllo contabile.

Parte terza – Organizzazione territoriale e patrimonio

Parte terza – Organizzazione territoriale e patrimonio

Art. 12 – Organizzazione Territoriale

1. La CIM promuove e riconosce strutture organizzative territoriali in Italia (Consigli Regionali) e all’estero (Consigli Nazionali o Intercontinentali).

2. Tali strutture operano in autonomia organizzativa e finanziaria, nel rispetto dei principi e degli obiettivi dello statuto della CIM e delle direttive degli organi nazionali.

3. Il Consiglio Direttivo, con apposito regolamento, disciplina le modalità di costituzione, riconoscimento e funzionamento delle strutture territoriali, garantendone la rappresentatività e la democraticità interna.

Parte terza – Organizzazione territoriale e patrimonio

Art. 13 – Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio della CIM è costituito da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, e dagli avanzi di gestione.

2. Le entrate della CIM sono costituite da: a. Quote associative annuali delle associazioni e federazioni nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

b. Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, dell’Unione Europea o di altri organismi internazionali;
c. Erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
d. Proventi derivanti da attività promozionali, editoriali, culturali e da altre iniziative conformi alle finalità statutarie.

Parte quarta – Disposizioni finali

Parte quarta – Disposizioni finali

Art. 14 – Modifiche Statutarie e Scioglimento

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal Congresso con la maggioranza assoluta dei presenti.

2. Lo scioglimento della Confederazione è deliberato dal Congresso con la maggioranza assoluta dei presenti.

3. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’organismo di controllo competente, ad altri enti con finalità analoghe.

Parte quarta – Disposizioni finali

Art. 15 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.